Interrogazione presentata dal senatore Pietro Ichino alla Presidenza del Senato nella seduta del 14 maggio 2009
L’interrogazione tratta il pagamento dei conguagli pensionistici e dei relativi interessi ai pensionati Inps. Si riporta il testo dell’interrogazione.
“Considerato che:
- le nuove disposizioni contenute nell’articolo 35, commi da 8 a 13, della legge n. 14/2009 incidono positivamente sulla diminuzione della quantità dei conguagli negativi (indebiti per il pensionato) e positivi (arretrati per il pensionato), poiché considerano i redditi definitivi dell’anno precedente, ma non sui conguagli il cui titolo è sorto prima della entrata in vigore della medesima legge;
- la gestione troppo lenta dei conguagli pensionistici alimenta il disagio sociale dei pensionati, soprattutto nell’attuale situazione di grave crisi economica, contribuendo oltretutto a deprimere la domanda interna di beni e servizi e quindi ad alimentare il circolo vizioso recessivo;
- le procedure di calcolo delle ricostituzioni prevedono il computo degli interessi soltanto fino alla data di liquidazione delle pratiche pensionistiche e non considerano il tempo ulteriore fino alla data di effettivo pagamento dei conguagli;
- la rilevazione statistica del prodotto conguagli (”pervenuto”, “accolto” e “giacenza”) viene effettuata dalle Sedi periferiche dell’Inps manualmente e, pertanto, fornisce un dato tecnicamente “sporco”, cioè non credibile e non significativo;
- i tempi che intercorre dal calcolo della pensione alla conferma del pagamento degli arretrati non vengono rilevati: di conseguenza non sono computati nei tempi di liquidazione delle pensioni (prima liquidazione e ricostituzione delle pensioni), che si ferma alla data del calcolo e non a quella di effettivo pagamento; ne consegue che per le pensioni liquidate (prima liquidazione) e ricalcolate (ricostituzione delle pensioni) viene rilevato il tempo di definizione anche nel caso in cui il conguaglio non sia stato posto in pagamento;
si chiede al Ministro:
- se non ritenga opportuno intervenire presso l’Inps per sollecitare interventi volti a velocizzare il pagamento dei conguagli e a realizzare una puntuale e corretta rilevazione statistica automatizzata, più efficiente rispetto a quella che viene correntemente attuata presso le Sedi periferiche dell’Inps;
- se non ritenga necessario e anzi urgente operare affinché siano conoscibili il numero e gli importi complessivi presumibili delle pratiche di conguaglio presso le Sedi periferiche dell’Istituto, suddivisi per anno e per provincia;
- se non ritenga corretto e dovuto che, contrariamente alla prassi di fatto seguita, gli interessi legali relativi alle ricostituzioni delle pensioni vengono calcolati e corrisposti ai pensionati anche per il tempo intercorrente fra la data di calcolo della ricostituzione della pensione alla data di pagamento effettivo del conguaglio.”
L’interrogazione tratta il pagamento dei conguagli pensionistici e dei relativi interessi ai pensionati Inps. Si riporta il testo dell’interrogazione.
“Considerato che:
- le nuove disposizioni contenute nell’articolo 35, commi da 8 a 13, della legge n. 14/2009 incidono positivamente sulla diminuzione della quantità dei conguagli negativi (indebiti per il pensionato) e positivi (arretrati per il pensionato), poiché considerano i redditi definitivi dell’anno precedente, ma non sui conguagli il cui titolo è sorto prima della entrata in vigore della medesima legge;
- la gestione troppo lenta dei conguagli pensionistici alimenta il disagio sociale dei pensionati, soprattutto nell’attuale situazione di grave crisi economica, contribuendo oltretutto a deprimere la domanda interna di beni e servizi e quindi ad alimentare il circolo vizioso recessivo;
- le procedure di calcolo delle ricostituzioni prevedono il computo degli interessi soltanto fino alla data di liquidazione delle pratiche pensionistiche e non considerano il tempo ulteriore fino alla data di effettivo pagamento dei conguagli;
- la rilevazione statistica del prodotto conguagli (”pervenuto”, “accolto” e “giacenza”) viene effettuata dalle Sedi periferiche dell’Inps manualmente e, pertanto, fornisce un dato tecnicamente “sporco”, cioè non credibile e non significativo;
- i tempi che intercorre dal calcolo della pensione alla conferma del pagamento degli arretrati non vengono rilevati: di conseguenza non sono computati nei tempi di liquidazione delle pensioni (prima liquidazione e ricostituzione delle pensioni), che si ferma alla data del calcolo e non a quella di effettivo pagamento; ne consegue che per le pensioni liquidate (prima liquidazione) e ricalcolate (ricostituzione delle pensioni) viene rilevato il tempo di definizione anche nel caso in cui il conguaglio non sia stato posto in pagamento;
si chiede al Ministro:
- se non ritenga opportuno intervenire presso l’Inps per sollecitare interventi volti a velocizzare il pagamento dei conguagli e a realizzare una puntuale e corretta rilevazione statistica automatizzata, più efficiente rispetto a quella che viene correntemente attuata presso le Sedi periferiche dell’Inps;
- se non ritenga necessario e anzi urgente operare affinché siano conoscibili il numero e gli importi complessivi presumibili delle pratiche di conguaglio presso le Sedi periferiche dell’Istituto, suddivisi per anno e per provincia;
- se non ritenga corretto e dovuto che, contrariamente alla prassi di fatto seguita, gli interessi legali relativi alle ricostituzioni delle pensioni vengono calcolati e corrisposti ai pensionati anche per il tempo intercorrente fra la data di calcolo della ricostituzione della pensione alla data di pagamento effettivo del conguaglio.”
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