mercoledì 6 gennaio 2016

Sistema di misurazione e valutazione della performance

Articolo di Pietro Ichino pubblicato sul Corriere della Sera il 6 gennaio 2016
Caro direttore, ci sono Paesi come il nostro dove si fanno le barricate contro l’idea di tradurre la qualità del lavoro in indici quantitativi, per poter misurare la prestazione e quindi valutarla. Ultimamente abbiamo visto erigere quelle barricate contro la pretesa dell’Invalsi di valutare l’efficacia dell’insegnamento scolastico, ma le avevamo viste erigere anche contro la pretesa dell’Anvur di valutare l’attività di ricerca universitaria, o contro l’idea che una parte della retribuzione degli impiegati pubblici possa essere collegata a indici di produttività degli uffici o dei singoli. Da noi viene mobilitato persino il diritto alla privacy per impedire la valutazione della performance dei dipendenti pubblici, o quanto meno la conoscibilità del suo esito.
In altri Paesi, invece, soprattutto nel Nord Europa e nel Nord America, il principio della valutazione è non solo acquisito, sia nel settore pubblico sia in quello privato, ma praticato talvolta in modo eccessivo, acritico, quindi inutile o addirittura fuorviante. Per avvertirci di questo rischio tre studiosi — Dina Gray, Pietro Micheli e Andrey Pavlov, tutti e tre docenti in atenei inglesi, che a misurazione e valutazione hanno dedicato la vita — ora hanno ritenuto di dedicare un libro alla Measurement Madness: recognizing and avoiding the pitfalls of performance measurement (Wiley, 2015); cioè alle follie, o anche soltanto alle insidie, agli errori, e alle vere e proprie trappole in cui si può cadere quando ci si avventura su questo terreno senza il know-how e le avvertenze necessarie. Lo hanno fatto nel modo più amichevole verso la generalità dei possibili lettori, quindi con un linguaggio assolutamente semplice, scevro da tecnicismi, rifuggendo da ogni astrazione e proponendo invece decine di casi di uso della misurazione della performance avventato, sprovveduto, inerziale, opportunistico, furbesco, o inconsulto, comunque non utile per una valutazione attendibile, effettivamente verificatisi nell’ultimo decennio in amministrazioni pubbliche o in grandi imprese private di tutto il mondo. Oppure di casi nei quali il sistema di misurazione consente ai misurati di distorcere il risultato a proprio vantaggio, o li induce a distorcere la prestazione dalla sua vera funzione al solo fine di ottenere un indice di performance falsamente migliore. Dall’osservazione di questi casi si traggono diverse conclusioni per nulla scontate: la misurazione funziona poco se viene introdotta soltanto per controllare i comportamenti, mentre dà i risultati migliori se è mirata a trarne indicazioni utili per migliorare servizi, prodotti, o processi; se ai risultati della misurazione si collegano direttamente dei premi, i rischi di distorsione aumentano: meglio comunque attribuire i premi a gruppi di persone e non ai singoli; la valutazione individuale, invece, può costituire essa stessa, da sola, un premio efficace, dando risultati ottimi in termini di motivazione del personale. E dalle loro osservazioni gli autori traggono dieci regole auree per la buona impostazione della misurazione e della valutazione, che probabilmente diventeranno d’ora in poi un decalogo ineludibile per chiunque si occupi di questa materia.
Viene citato anche un «caso» ambientato in Italia. Ma questa volta soltanto per denunciare l’allergia alla valutazione della performance che ispira i vertici delle nostre amministrazioni pubbliche. E qui non è difficile vedere la mano di quello, dei tre autori, di origine italiana, che cinque anni fa venne richiamato in patria dall’Inghilterra per far parte della Civit, l’autorità per la valutazione delle amministrazioni pubbliche — appunto — istituita dalla cosiddetta legge Brunetta del 2009, e che dopo un anno clamorosamente si dimise constatando che il meccanismo girava a vuoto.
Nonostante su questo terreno in Italia siamo tanto più indietro rispetto al Nord Europa, la lezione sofisticata di Gray, Micheli e Pavlov riguarda direttamente e immediatamente anche noi. Perché anche le nostre grandi imprese cadono negli stessi errori in cui cadono quelle straniere; e perché, sia pure in ritardo, finalmente anche noi stiamo incominciando a praticare la misurazione e la valutazione della performance nel settore pubblico. E proprio il ritardo con cui affrontiamo il problema ci rende più inesperti, quindi più esposti al rischio di errori, di trappole, di pratiche controproducenti. L’unico vantaggio insito nell’essere, per questo aspetto, un Paese arretrato sta nella possibilità di sfruttare a costo zero l’esperienza accumulata da altri attraverso decenni di sperimentazione e affinamento delle tecniche di misurazione e valutazione. Ecco perché sarebbe molto importante che questo libro venisse letto attentamente — oltre che da molti amministratori delegati di imprese private — soprattutto negli uffici del ministero della Funzione pubblica e in quelli di molti altri ministeri romani.

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sabato 2 gennaio 2016

Serenissima Costruzioni, distacchi illegittimi

Negli anni 2005-2007 dodici tecnici sono stati assunti, con contratto a tempo indeterminato, dalla società Serenissima Costruzioni Spa e distaccati subito in Autostrada Brescia – Verona – Vicenza - Padova Spa e immessi nello staff della Direzione lavori.
Avverso i provvedimenti di distacco i lavoratori interessati hanno presentato ricorso giudiziario, adducendo delle motivazioni confermate dal Tribunale di Verona con sentenza n. 497/2015 del 10 novembre 2015.
Dalla documentazione si evince quanto segue:
- I colloqui per l’assunzione sono stati svolti presso la Serenissima ed al cospetto di funzionari e dirigenti di Autostrada BS – PD;
- La società Autostrada BS – PD è la società controllante della Serenissima Costruzioni;
- I lavori riguardavano la costruzione della A31 – Valdastico Sud, completata nel mese di agosto 2015;
- I lavori di costruzione della A31 – Valdastico Sud sono stati affidati dall’Anas alla società Autostrada BS – PD, la quale ha appaltato a Serenissima Spa la maggior parte dei lotti;
- L’affidamento ai lavoratori, assunti da Serenissima e distaccati presso l’Autostrada BS –PD, del ruolo di collaborazione nella direzione dei lavori (controllo e sorveglianza dell’operato dell’appaltatrice Serenissima) significa legittimare il controllo da parte del soggetto controllato (Serenissima) dell’attività da se stesso svolta.
Dall’ultimo punto si deduce l’assenza di interesse del datore di lavoro (Serenissima) e la presenza di un interesse esclusivo che fa capo alla società committente (Autostrada BS – PD).
Secondo l’art. 30 del D. Lgs. 276/2003 l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
La Sentenza del Tribunale di Verona recita: “accerta e dichiara l’illegittimità dei provvedimenti di distacco disposti da Serenissima Costruzioni Spa nei confronti dei ricorrenti e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di Autostrada BS – PD Spa con decorrenza per ciascun lavoratore dal primo provvedimento di distacco”.
La Sentenza sembra aver chiarito tutto ma la mancanza di esecuzione da parte delle società complica ulteriormente i provvedimenti successivi alla Sentenza ed i diritti dei lavoratori distaccati.
A questo punto interviene con una interrogazione Diego Zardini, deputato veronese del PD, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Zardini nella sua interrogazione dopo aver descritto gli avvenimenti, e sottolineato che la sentenza “non ha avuto alcuna realizzazione da parte delle due società che si comportano come se fosse ancora operativo il distacco dei lavoratori in questione. Infatti, ne è riprova il provvedimento di messa in cassa integrazione ordinaria dei lavoratori per periodi successivi alla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Verona da parte della Società Serenissima costruzioni Spa, la quale non va considerata datore di lavoro dei soggetti interessati".
Diego Zardini chiede ai Ministri interrogati “se non reputino urgente e necessario acquisire informazioni circa l’attuale posizione giuridica dei lavoratori interessati, alla luce della sentenza sopra richiamata, con particolare riferimento alla collocazione, di dubbia legittimità, dei medesimi in cassa integrazione ordinaria”.
Occorre sottolineare che in caso di distacco privo del requisito d’interesse da parte del datore di lavoro, nel caso specifico la Serenissima Costruzioni, (art. 30, c. 1, del D. Lgs. 10/9/2003, n. 276) l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (art. 18, c. 5-bis, del D. Lgs. 10/9/2003, n. 276).
Infine si ribadisce che la messa in Cassa integrazione ordinaria dei lavoratori interessati da parte di Serenissima Costruzioni non è legittima in quanto tale società non è più il datore di lavoro dei lavoratori distaccati. In questo caso l’Inps competente per territorio dovrebbe accertare i fatti e, di conseguenza, rigettare la richiesta di Cig.
Le due società coinvolte sono a partecipazione pubblica e, quindi, avrebbero dovuto, più di altre, rispettare le leggi che disciplinano i distacchi dei lavoratori. Al contrario tali società non solo non hanno rispettato i provvedimenti legislativi che disciplinano l’istituto del distacco ma non hanno dato esecuzione alla Sentenza del Tribunale di Verona. Operando così le due società hanno dimostrato di operare, come qualsiasi società privata, senza avvertire il vincolo delle disposizioni di legge in materia e, di conseguenza, di negare gli interessi legittimi dei lavoratori interessati.

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