Il centro destra si è espresso contro la proposta di Dario Franceschini, Segretario del Partito Democratico, di introdurre un contributo straordinario una tantum sui redditi superiori ai 120.000 euro, a partire da quelli dei parlamentari che serve a costituire un fondo di sostegno alla povertà di 500 milioni di euro per venire in aiuto delle persone maggiormente in difficoltà con la crisi economica. I beneficiari del fondo sarebbero i comuni e le associazioni di volontariato che utilizzerebbero i 500 milioni a loro disposizione per contrastare la povertà estrema. Inoltre la mozione per introdurre l’assegno di disoccupazione a favore di coloro che non godono di alcuna protezione sociale è stata bocciata dal Parlamento non è stata accolta dal centro destra.
Il problema dei ceti deboli ed il rischio della povertà sono problemi che non interessano la maggioranza governativa.
Tutto questo è confermato dall’art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14 che prevede la sospensione a partire dal mese di ottobre della pensione collegata al reddito per coloro che non presentano entro il 30 giugno di ogni anno la dichiarazione reddituale (comma 11 e 12).
Per i ritardatari che consegneranno la dichiarazione reddituale entro un mese la pensione verrà ripristinata a partire dal mese successivo con gli arretrati (comma 13); ma chi ritarderà oltre, non avrà diritto alle quote di pensione arretrate (comma 13).
Questa normativa non considera per nulla le difficoltà ed i problemi degli anziani, i quali non sempre sono in grado di rispondere in modo adeguato e nei termini previsti.
Per affrontare in modo positivo il problema della mancata consegna della dichiarazione reddituale si potrebbe procedere nel modo seguente:
- considerare i redditi dell’anno precedente (l’INPS fino a questo momento ha operato cosi);
- effettuare controlli incrociati con il fisco;
- organizzare un data base, a disposizione delle unità periferiche, di coloro che non rispondono nei termini al fine di effettuare dei controlli con il fisco ed inviare una lettera di convocazione presso la sede periferica dell’Istituto di competenza.
Il Governo purtroppo non si interessa dei ceti più deboli e dei rischi dei pensionati che possono perdere l’unica fonte reddituale.
Berlusconi non è cosciente o se lo è non si comporta di conseguenza della gravità della crisi economica e del rischio povertà nonostante i numerosi interventi effettuati dalla Banca d’Italia, dall’Istat, dalla Caritas, dalla Chiesa.
Purtroppo abbiamo un premier che si interessa dei problemi dei ricchi nonostante l’età.
Si riporta la normativa che interessa i pensionati.
art. 35 Legge 27 febbraio 2009, n. 14
Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e di biobanche
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento e' quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.
11. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.
12. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 11, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.
13. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa e' ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato.
Allegato A (articolo 35, comma 10)
a) Mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con età inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1° agosto 1984, di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;
b) riduzione dell'assegno di invalidità per reddito da lavoro di cui all'art. 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) revisione straordinaria dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
d) incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
e) incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Il problema dei ceti deboli ed il rischio della povertà sono problemi che non interessano la maggioranza governativa.
Tutto questo è confermato dall’art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14 che prevede la sospensione a partire dal mese di ottobre della pensione collegata al reddito per coloro che non presentano entro il 30 giugno di ogni anno la dichiarazione reddituale (comma 11 e 12).
Per i ritardatari che consegneranno la dichiarazione reddituale entro un mese la pensione verrà ripristinata a partire dal mese successivo con gli arretrati (comma 13); ma chi ritarderà oltre, non avrà diritto alle quote di pensione arretrate (comma 13).
Questa normativa non considera per nulla le difficoltà ed i problemi degli anziani, i quali non sempre sono in grado di rispondere in modo adeguato e nei termini previsti.
Per affrontare in modo positivo il problema della mancata consegna della dichiarazione reddituale si potrebbe procedere nel modo seguente:
- considerare i redditi dell’anno precedente (l’INPS fino a questo momento ha operato cosi);
- effettuare controlli incrociati con il fisco;
- organizzare un data base, a disposizione delle unità periferiche, di coloro che non rispondono nei termini al fine di effettuare dei controlli con il fisco ed inviare una lettera di convocazione presso la sede periferica dell’Istituto di competenza.
Il Governo purtroppo non si interessa dei ceti più deboli e dei rischi dei pensionati che possono perdere l’unica fonte reddituale.
Berlusconi non è cosciente o se lo è non si comporta di conseguenza della gravità della crisi economica e del rischio povertà nonostante i numerosi interventi effettuati dalla Banca d’Italia, dall’Istat, dalla Caritas, dalla Chiesa.
Purtroppo abbiamo un premier che si interessa dei problemi dei ricchi nonostante l’età.
Si riporta la normativa che interessa i pensionati.
art. 35 Legge 27 febbraio 2009, n. 14
Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e di biobanche
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento e' quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.
11. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.
12. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 11, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.
13. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa e' ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato.
Allegato A (articolo 35, comma 10)
a) Mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con età inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1° agosto 1984, di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;
b) riduzione dell'assegno di invalidità per reddito da lavoro di cui all'art. 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) revisione straordinaria dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
d) incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
e) incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
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