Giorno 22 settembre u.s. l’onorevole Linda Lanzillotta, responsabile del Dipartimento Pubblica Amministrazione del Partito Democratico, ha convocato a Roma la riunione della Consulta delle Pubbliche Amministrazioni, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle associazioni civiche e dei consumatori, tra cui la sottoscritta, dirigenti pubblici, funzionari, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, deputati e senatori del Pd componenti delle Commissioni Affari Costituzionali.
Durante il dibattito sono emerse numerose perplessità soprattutto in riferimento al Decreto Legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.
In particolare:
- Con l’attuazione del decreto suddetto, viene istituita la Commissione per la valutazione e la misurazione della performance del personale dipendente. A questo proposito, non è chiara l’articolazione dell’attività che dovrà svolgere tale Commissione, né i criteri eventualmente adoperati nell’effettuare eventuali valutazioni delle prestazioni lavorative;
- Il decreto prevede inoltre che ciascuna Amministrazioni formuli una “graduatoria” che distribuisca il personale in servizio in differenti livelli di performance in modo da essere collocati, in percentuali differenti, nelle fasce di merito alta, intermedia e bassa. Per effetto di tale operazione, viene stabilito "a priori" che il 25% del personale non sia meritevole di percepire alcun compenso accessorio. Di conseguenza, qualora si verifichi che all’interno di un’Amministrazione tutto il personale raggiunga pienamente gli obiettivi assegnati, in ogni caso parte di esso verrà escluso dall’attribuzione del compenso incentivante;
- Per quel che riguarda poi la gestione dell’ “Assenteismo”, i dati a cui fa riferimento il Ministro Brunetta sono totalmente falsati dal fatto che in essi vengono ricomprese tutte le tipologie di assenza senza alcuna differenziazione, racchiudendo al proprio interno anche ferie, permessi retribuiti a vario titolo, astensione obbligatoria per gravidanza, ecc.. Tali tipologie di assenza, infatti, non possono essere imputate al fenomeno assenteistico, dal momento che costituiscono l’esercizio di un “diritto” spettante al lavoratore per contratto e non possono quindi essere assimilate ad una volontaria intenzione del dipendente di assentarsi dal posto di lavoro. Appare necessario chiarire al Ministro l’equivoco di fondo che consiste probabilmente in una errata attribuzione di significato per ciò che si intende con il termine “Assenteismo”.
Adriana Aronadio
Durante il dibattito sono emerse numerose perplessità soprattutto in riferimento al Decreto Legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.
In particolare:
- Con l’attuazione del decreto suddetto, viene istituita la Commissione per la valutazione e la misurazione della performance del personale dipendente. A questo proposito, non è chiara l’articolazione dell’attività che dovrà svolgere tale Commissione, né i criteri eventualmente adoperati nell’effettuare eventuali valutazioni delle prestazioni lavorative;
- Il decreto prevede inoltre che ciascuna Amministrazioni formuli una “graduatoria” che distribuisca il personale in servizio in differenti livelli di performance in modo da essere collocati, in percentuali differenti, nelle fasce di merito alta, intermedia e bassa. Per effetto di tale operazione, viene stabilito "a priori" che il 25% del personale non sia meritevole di percepire alcun compenso accessorio. Di conseguenza, qualora si verifichi che all’interno di un’Amministrazione tutto il personale raggiunga pienamente gli obiettivi assegnati, in ogni caso parte di esso verrà escluso dall’attribuzione del compenso incentivante;
- Per quel che riguarda poi la gestione dell’ “Assenteismo”, i dati a cui fa riferimento il Ministro Brunetta sono totalmente falsati dal fatto che in essi vengono ricomprese tutte le tipologie di assenza senza alcuna differenziazione, racchiudendo al proprio interno anche ferie, permessi retribuiti a vario titolo, astensione obbligatoria per gravidanza, ecc.. Tali tipologie di assenza, infatti, non possono essere imputate al fenomeno assenteistico, dal momento che costituiscono l’esercizio di un “diritto” spettante al lavoratore per contratto e non possono quindi essere assimilate ad una volontaria intenzione del dipendente di assentarsi dal posto di lavoro. Appare necessario chiarire al Ministro l’equivoco di fondo che consiste probabilmente in una errata attribuzione di significato per ciò che si intende con il termine “Assenteismo”.
Adriana Aronadio
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