L’art. 20, comma 10, del DL 112/2008 convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 ha stabilito che per gli aventi diritto all’assegno sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sia necessario l’ulteriore requisito del soggiorno legale in via continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Il nuovo requisito introdotto per le prestazioni assistenziali interessa:
a) i cittadini italiani;
b) gli stranieri rifugiati politici o per i quali è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti;
c) gli apolidi o gli stranieri extracomunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i familiari ricongiunti, in possesso della carta di soggiorno, divenuto ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
d) i cittadini comunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i familiari ricongiunti, che siano iscritti all’anagrafe del comune di residenza secondo quanto previsto dal d.lgs. 30/2007.
La verifica dell’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni riguarda tutti i soggetti che presentino domanda dall’1.12.2008 per ottenere la prestazione assistenziale con decorrenza dall’1.1.2009.
Per quanto riguarda i cittadini italiani, il requisito in questione potrà essere desunto dal certificato di residenza ovvero, in caso di periodi di residenza remoti dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune, ferma restando la possibilità per gli interessati di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n.445.
Gli altri requisiti per ottenere l’assegno sociale rimangono invariati:
- Compimento del sessantacinquesimo anno di età;
- Possesso di redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- Residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia.
I redditi devono essere inferiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge e variano a seconda che il pensionato sia solo o coniugato. Se è coniugato si tiene conto anche del reddito del coniuge. Per il 2008 tali limiti sono pari a € 5.142,67 annui se il pensionato è solo, € 10.285,34 annui se è coniugato.
L'importo dell'assegno viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta. Per il 2008 è pari a € 395,59.
L'assegno non è esportabile e pertanto si perde se l'interessato si trasferisce all'estero e non è reversibile e quindi non può essere trasmesso ai familiari superstiti.
Coloro che percepiscono l'assegno sociale possono, a determinate condizioni reddituali, avere diritto alle maggiorazioni sociali.
Il nuovo requisito introdotto dalla maggioranza di centro destra per discriminare ulteriormente gli stranieri colpisce i cittadini italiani che rientrano dall’estero e non sono in possesso del nuovo requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale e versano in condizioni economiche disagiate. Occorre prendere consapevolezza che il Governo Berlusconi non perde occasione per calpestare i valori della solidarietà e della fratellanza dei popoli ed a varare misure che non sostengono i redditi bassi e le nuove povertà.
Circolare n. 105 del 2 dicembre 2008
INPS Assegno Sociale
Il nuovo requisito introdotto per le prestazioni assistenziali interessa:
a) i cittadini italiani;
b) gli stranieri rifugiati politici o per i quali è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti;
c) gli apolidi o gli stranieri extracomunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i familiari ricongiunti, in possesso della carta di soggiorno, divenuto ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
d) i cittadini comunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i familiari ricongiunti, che siano iscritti all’anagrafe del comune di residenza secondo quanto previsto dal d.lgs. 30/2007.
La verifica dell’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni riguarda tutti i soggetti che presentino domanda dall’1.12.2008 per ottenere la prestazione assistenziale con decorrenza dall’1.1.2009.
Per quanto riguarda i cittadini italiani, il requisito in questione potrà essere desunto dal certificato di residenza ovvero, in caso di periodi di residenza remoti dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune, ferma restando la possibilità per gli interessati di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n.445.
Gli altri requisiti per ottenere l’assegno sociale rimangono invariati:
- Compimento del sessantacinquesimo anno di età;
- Possesso di redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- Residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia.
I redditi devono essere inferiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge e variano a seconda che il pensionato sia solo o coniugato. Se è coniugato si tiene conto anche del reddito del coniuge. Per il 2008 tali limiti sono pari a € 5.142,67 annui se il pensionato è solo, € 10.285,34 annui se è coniugato.
L'importo dell'assegno viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta. Per il 2008 è pari a € 395,59.
L'assegno non è esportabile e pertanto si perde se l'interessato si trasferisce all'estero e non è reversibile e quindi non può essere trasmesso ai familiari superstiti.
Coloro che percepiscono l'assegno sociale possono, a determinate condizioni reddituali, avere diritto alle maggiorazioni sociali.
Il nuovo requisito introdotto dalla maggioranza di centro destra per discriminare ulteriormente gli stranieri colpisce i cittadini italiani che rientrano dall’estero e non sono in possesso del nuovo requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale e versano in condizioni economiche disagiate. Occorre prendere consapevolezza che il Governo Berlusconi non perde occasione per calpestare i valori della solidarietà e della fratellanza dei popoli ed a varare misure che non sostengono i redditi bassi e le nuove povertà.
Circolare n. 105 del 2 dicembre 2008
INPS Assegno Sociale
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