Con l’approvazione del decreto legislativo n. 150 del 2009 il sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance entra negli enti locali, nelle province e nelle regioni.
Il decreto legislativo indica il percorso da seguire per attuare nelle autonomie locali un sistema di miglioramento della qualità dei servizi attraverso la misurazione del lavoro, la predisposizione di piani con obiettivi prestabiliti, la valutazione dei risultati conseguiti, la trasparenza della performance e l’assegnazione di premi incentivanti.
Viene introdotto un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance nelle autonomie locali che sono tenute ad adeguare il proprio ordinamento entro il 31 dicembre 2010 ai principi contenuti nei seguenti articoli:
- articolo 3, Principi generali;
- articolo 4, Ciclo di gestione della performance;
- articolo 5, comma 2, Obiettivi e indicatori;
- articolo 7, Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- articolo 9, Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale;
- articolo 15, comma 1, Responsabilità dell’organo di indirizzo politico-amministrativo.
Il mancato adeguamento ai principi generali indicati dal titolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009 non consente l’erogazione di premi legati al merito ed alla performance.
L’art. 16, commi 1 e 3, contiene le norme di immediata applicazione che riguardano la trasparenza dell’attività amministrativa.
La funzione di misurazione e valutazione è svolta dai dirigenti di ciascuna amministrazione e dai seguenti nuovi organismi:
- Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. La Commissione esercita le funzioni stabilite dall’art. 13, comma 6, e indirizza, coordina e sovrintende all’esercizio delle attività, indicate dall’art. 14, comma 4, degli Organismi indipendenti.
La commissione ha approvato la delibera n. 4 del 2010 tramite la quale indica i requisiti per la nomina dei componenti dell’Organismo indipendente che deve avvenire entro il 30 aprile per le aziende, le amministrazioni dello Stato e le agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999, con esclusione dell'Agenzia del Demanio, e gli altri enti pubblici nazionali.
La Commissione centrale ha già espresso 20 pareri favorevoli alle proposte di nomina degli organismi di valutazione.
- Organismi indipendenti di valutazione della performance. Tale organismo esercita le funzioni stabilite dall’art. 14 ed è costituito da un organo monocratico o collegiale composto da tre componenti dotati dei requisiti di elevata esperienza e professionalità maturata nel campo del management, della valutazione delle performance e della valutazione delle amministrazioni pubbliche. Tale organismo sostituisce i servizi di controllo interno ed esercita le attività di controllo strategico. L’organismo è nominato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo entro il 31 dicembre 2010 per un periodo di tre anni, previo parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità, la quale stabilisce i requisiti per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente.
- Sperimentazione ANCI. Per facilitare e sostenere l’attività degli enti locali l’ANCI ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ha predisposto le prime linee guida per l’applicazione del decreto legislativo n. 150 del 2009 ed ha promosso la sperimentazione del sistema presso gli enti locali.
Gli enti locali che parteciperanno alla sperimentazione saranno assistiti in tutta la fase di adeguamento e saranno considerati adempienti rispetto alle previsioni del D. lgs n. 150/2009, secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa.
L’adesione alla Sperimentazione consentirà agli Enti di beneficiare dei seguenti vantaggi:
- “Possibilità di partecipare attivamente alla definizione del modello di valutazione delle performances organizzative degli Enti Locali ed alla validazione degli indicatori di performance adottati;
- Supporto qualificato da parte di un call center durante tutta la fase di sperimentazione per la misurazione ed il calcolo degli indicatori di performance del proprio Comune;
- Accesso al sito web riservato in cui vi sarà un costante aggiornamento sull’avanzamento della sperimentazione e le principali novità relative all’interpretazione del D. lgs n.150/2009 attuativo della legge delega n. 15/2009;
- Linea diretta con personale qualificato per le interpretazioni normative del D. lgs n.150/2009;
- Possibilità di avere un confronto preliminare delle proprie performance organizzative con i partecipanti alla sperimentazione;
- Utilizzo del sistema centralizzato di rilevazione della customer satiscfaction”.
Fino al 22 marzo hanno aderito alla Sperimentazione promossa dall’ANCI n. 380 comuni.
Il cambiamento avviato nelle Pubbliche Amministrazioni è complesso e se realizzato cambia il volto della macchina statale. Oltre alla complessità il nuovo sistema presenta alcuni problemi tra i quali si indicano i seguenti che riguardano le autonomie locali:
- La nomina dei componenti dell’organismo indipendente di valutazione è attribuita al Sindaco ed alla Giunta Comunale ed incide sulla indipendenza dell’organo stesso anche se i requisiti richiesti ai membri sono importanti ed elevati;
- La Commissione centrale, non essendo un’autorità, esercita poteri limitati nei confronti degli enti territoriali. Infatti, valuta a campione il Piano e la Relazione sulla Performance degli enti territoriali, formulando osservazioni e rilievi. La previsione di una Autorità indipendente regionale consentirebbe di realizzare per gli enti territoriali quanto è previsto per le amministrazioni centrali, superando i limiti previsti dall’art. 13, comma 5, lettera c);
- articolo 3, Principi generali;
- articolo 4, Ciclo di gestione della performance;
- articolo 5, comma 2, Obiettivi e indicatori;
- articolo 7, Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- articolo 9, Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale;
- articolo 15, comma 1, Responsabilità dell’organo di indirizzo politico-amministrativo.
Il mancato adeguamento ai principi generali indicati dal titolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009 non consente l’erogazione di premi legati al merito ed alla performance.
L’art. 16, commi 1 e 3, contiene le norme di immediata applicazione che riguardano la trasparenza dell’attività amministrativa.
La funzione di misurazione e valutazione è svolta dai dirigenti di ciascuna amministrazione e dai seguenti nuovi organismi:
- Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. La Commissione esercita le funzioni stabilite dall’art. 13, comma 6, e indirizza, coordina e sovrintende all’esercizio delle attività, indicate dall’art. 14, comma 4, degli Organismi indipendenti.
La commissione ha approvato la delibera n. 4 del 2010 tramite la quale indica i requisiti per la nomina dei componenti dell’Organismo indipendente che deve avvenire entro il 30 aprile per le aziende, le amministrazioni dello Stato e le agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999, con esclusione dell'Agenzia del Demanio, e gli altri enti pubblici nazionali.
La Commissione centrale ha già espresso 20 pareri favorevoli alle proposte di nomina degli organismi di valutazione.
- Organismi indipendenti di valutazione della performance. Tale organismo esercita le funzioni stabilite dall’art. 14 ed è costituito da un organo monocratico o collegiale composto da tre componenti dotati dei requisiti di elevata esperienza e professionalità maturata nel campo del management, della valutazione delle performance e della valutazione delle amministrazioni pubbliche. Tale organismo sostituisce i servizi di controllo interno ed esercita le attività di controllo strategico. L’organismo è nominato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo entro il 31 dicembre 2010 per un periodo di tre anni, previo parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità, la quale stabilisce i requisiti per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente.
- Sperimentazione ANCI. Per facilitare e sostenere l’attività degli enti locali l’ANCI ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ha predisposto le prime linee guida per l’applicazione del decreto legislativo n. 150 del 2009 ed ha promosso la sperimentazione del sistema presso gli enti locali.
Gli enti locali che parteciperanno alla sperimentazione saranno assistiti in tutta la fase di adeguamento e saranno considerati adempienti rispetto alle previsioni del D. lgs n. 150/2009, secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa.
L’adesione alla Sperimentazione consentirà agli Enti di beneficiare dei seguenti vantaggi:
- “Possibilità di partecipare attivamente alla definizione del modello di valutazione delle performances organizzative degli Enti Locali ed alla validazione degli indicatori di performance adottati;
- Supporto qualificato da parte di un call center durante tutta la fase di sperimentazione per la misurazione ed il calcolo degli indicatori di performance del proprio Comune;
- Accesso al sito web riservato in cui vi sarà un costante aggiornamento sull’avanzamento della sperimentazione e le principali novità relative all’interpretazione del D. lgs n.150/2009 attuativo della legge delega n. 15/2009;
- Linea diretta con personale qualificato per le interpretazioni normative del D. lgs n.150/2009;
- Possibilità di avere un confronto preliminare delle proprie performance organizzative con i partecipanti alla sperimentazione;
- Utilizzo del sistema centralizzato di rilevazione della customer satiscfaction”.
Fino al 22 marzo hanno aderito alla Sperimentazione promossa dall’ANCI n. 380 comuni.
Il cambiamento avviato nelle Pubbliche Amministrazioni è complesso e se realizzato cambia il volto della macchina statale. Oltre alla complessità il nuovo sistema presenta alcuni problemi tra i quali si indicano i seguenti che riguardano le autonomie locali:
- La nomina dei componenti dell’organismo indipendente di valutazione è attribuita al Sindaco ed alla Giunta Comunale ed incide sulla indipendenza dell’organo stesso anche se i requisiti richiesti ai membri sono importanti ed elevati;
- La Commissione centrale, non essendo un’autorità, esercita poteri limitati nei confronti degli enti territoriali. Infatti, valuta a campione il Piano e la Relazione sulla Performance degli enti territoriali, formulando osservazioni e rilievi. La previsione di una Autorità indipendente regionale consentirebbe di realizzare per gli enti territoriali quanto è previsto per le amministrazioni centrali, superando i limiti previsti dall’art. 13, comma 5, lettera c);
- I protocolli di collaborazione tra la Commissione Centrale e la Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, l’Anci, l’Upi per realizzare le attività previste dall’art. 13, commi 5, 6 e 8 sono utili ma non sufficienti. La presenza di un’Autorità indipendente regionale avrebbe potuto coordinare e sostenere la realizzazione del sistema previsto ed accorciare le distanza tra la Commissione Centrale e gli enti territoriali.
“Il progetto, dichiara Pietro Ichino, prevede che – sulla scorta delle migliori esperienze dei Paesi nord-europei – in tutti i comparti dell’amministrazione regionale e nelle amministrazioni locali, soprattutto dove non possono o non devono essere attivati meccanismi di mercato, la valutazione della performance dell’amministrazione stessa non sia più soggetta a un regime di monopolio pubblico; essa deve essere attribuita ad una Autorità indipendente regionale, costituita da una rete di valutatori indipendenti sia dalla dirigenza, sia dal potere politico, quindi non soggetta gerarchicamente né alla Giunta né al Consiglio regionale, e deve essere aperta al confronto con le valutazioni espresse dalla società civile”. Ritengo che le regioni possano con apposita legge istituire l’Autorità indipendente Regionale.
ANCI - Prime linee guida
ANCI – Performance e merito
“Il progetto, dichiara Pietro Ichino, prevede che – sulla scorta delle migliori esperienze dei Paesi nord-europei – in tutti i comparti dell’amministrazione regionale e nelle amministrazioni locali, soprattutto dove non possono o non devono essere attivati meccanismi di mercato, la valutazione della performance dell’amministrazione stessa non sia più soggetta a un regime di monopolio pubblico; essa deve essere attribuita ad una Autorità indipendente regionale, costituita da una rete di valutatori indipendenti sia dalla dirigenza, sia dal potere politico, quindi non soggetta gerarchicamente né alla Giunta né al Consiglio regionale, e deve essere aperta al confronto con le valutazioni espresse dalla società civile”. Ritengo che le regioni possano con apposita legge istituire l’Autorità indipendente Regionale.
ANCI - Prime linee guida
ANCI – Performance e merito
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