Nota tecnica del senatore Pietro Ichino sulla necessità di coniugare con il trattamento di disoccupazione universale un trattamento complementare a carico dell’impresa, redatta in occasione dell’incontro tra Governo e Parti sociali sulla riforma degli ammortizzatori previsto per il 12 marzo 2012.
1. Il problema più grave, in questa materia, non è quello delle risorse. Il problema più grave è che i periodi di disoccupazione tendono ad allungarsi in corrispondenza con la durata del sostegno del reddito. Per evitare questo effetto pesantemente negativo è indispensabile la capacità effettiva di condizionare l’erogazione alla disponibilità effettiva del lavoratore.
2. Oggi i servizi pubblici italiani sono totalmente privi del know-how necessario per l’esercizio di questa condizionalità nell’erogazione del sostegno del reddito al lavoratore disoccupato. Questa incapacità incide pesantemente sulla durata delle erogazioni, quindi sul fabbisogno complessivo.
3. L’unico modo in cui questo nostro difetto di know-how può essere ovviato consiste nell’attivare gli incentivi giusti, nei confronti di chi può realisticamente individuare i servizi di assistenza efficienti e far funzionare la condizionalità necessaria.
4. Questo è possibile oggi soltanto coniugando strettamente l’unemployment benefit universale (UUB) erogato dall’Inps (che è incapace di condizionalità) con un trattamento complementare (CUB) a carico dell’impresa che licenzia, strutturato in modo da gravare di meno per un primo periodo ed erogato sulla base di un “contratto di ricollocazione” il cui standard minimo sia fissato per legge, solennemente firmato dal lavoratore con l’impresa. Durante il primo periodo l’impresa stessa sarà così fortemente incentivata a scegliere il meglio delle società di outplacement, e curare che quella prescelta fornisca il servizio di tutoraggio nel modo migliore.
5. Sarà poi compito delle Regioni coprire in tutto o in buona parte il costo standard di mercato dei servizi di outplacement, attingendo ai contributi del Fondo Sociale Europeo oggi inutilizzati e riqualificando la propria spesa in questo campo, sulla base di leggi regionali che prevedano accordi-quadro regionali e/o convenzioni individuali con le singole imprese interessate.
6. Questo è necessario anche perché, venendo meno il filtro giudiziale sul giustificato motivo di licenziamento, ad esso si sostituisca un filtro costituito dal severance cost a carico dell’impresa che licenzia. Inoltre, il fatto che il trattamento complessivo di disoccupazione sia composto da una parte (UUB) coperta dall’assicurazione generale e una parte (CUB) a carico dell’impresa che licenzia consente di ridurre l’entità del contributo assicurativo per l’UUB (evitando un indebito allargamento del cuneo contributivo) e al tempo stesso di istituire un premio implicito per l’impresa più capace di manpower planning.
7. La firma del “contratto di ricollocazione” tra impresa e lavoratore costituisce anche un potente fattore di riduzione del contenzioso giudiziale sul licenziamento.
5. Sarà poi compito delle Regioni coprire in tutto o in buona parte il costo standard di mercato dei servizi di outplacement, attingendo ai contributi del Fondo Sociale Europeo oggi inutilizzati e riqualificando la propria spesa in questo campo, sulla base di leggi regionali che prevedano accordi-quadro regionali e/o convenzioni individuali con le singole imprese interessate.
6. Questo è necessario anche perché, venendo meno il filtro giudiziale sul giustificato motivo di licenziamento, ad esso si sostituisca un filtro costituito dal severance cost a carico dell’impresa che licenzia. Inoltre, il fatto che il trattamento complessivo di disoccupazione sia composto da una parte (UUB) coperta dall’assicurazione generale e una parte (CUB) a carico dell’impresa che licenzia consente di ridurre l’entità del contributo assicurativo per l’UUB (evitando un indebito allargamento del cuneo contributivo) e al tempo stesso di istituire un premio implicito per l’impresa più capace di manpower planning.
7. La firma del “contratto di ricollocazione” tra impresa e lavoratore costituisce anche un potente fattore di riduzione del contenzioso giudiziale sul licenziamento.
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