martedì 4 ottobre 2011

Pietro Ichino: Fiat fuori da Confindustria

Intervista a cura di Fabio Paluccio per l’Agenzia di stampa Adn-Kronos, 3 ottobre 2011
Professor Ichino, come giudica la decisione dell’ad di Fiat, Sergio Marchionne di uscire da Confindustria, nonostante l’accordo interconfederale del 28 giugno e l’inserimento dell’articolo 8 nella manovra del governo?
Questa della Fiat è una decisione di cui sei mesi fa i motivi erano ben comprensibili, ma ora lo sono molto meno. Prima dell’accordo interconfederale di giugno e dell’emanazione dell’articolo 8 del decreto di Ferragosto lo sganciamento di Fiat da Confindustria era motivato come un passaggio tecnico necessario perché gli accordi di Pomigliano, Mirafiori e Grugliasco potessero funzionare senza intoppi. Ora l’accordo e il terzo comma dell’articolo 8 hanno eliminato ogni possibile attrito fra quegli accordi aziendali e le norme-quadro proprie del sistema nazionale delle relazioni industriali.

Ma Marchionne lamenta che l’intesa integrativa firmata il 21 settembre da Confindustria con Cgil Cisl e Uil abbia depotenziato l’articolo 8 del decreto.
In realtà, è lo stesso articolo 8 del decreto, nella versione definitiva uscita dalla legge di conversione, che dice quello che sta scritto in quell’intesa integrativa.
Cioè che gli accordi aziendali devono essere stipulati nel rispetto delle disposizioni contenute negli accordi interconfederali, e di quello del 28 giugno in particolare. E che a stipularli possono essere soltanto aziende e sindacati che si collocano in quel sistema interconfederale. Dunque l’intesa del 21 settembre, a ben vedere, non depotenzia la nuova norma legislativa, ma ribadisce ciò che è scritto nel suo primo comma. L’articolo 8 è depotenziato, semmai da alcuni suoi gravi difetti di formulazione, che ne fanno una base poco sicura su cui fondare un piano industriale serio. L’unico modo per evitare i rischi derivanti da questi difetti è restare ben ancorati all’accordo interconfederale.

Cioè?
Cioè che gli accordi aziendali devono essere stipulati nel rispetto delle disposizioni contenute negli accordi interconfederali, e di quello del 28 giugno in particolare. E che a stipularli possono essere soltanto aziende e sindacati che si collocano in quel sistema interconfederale. Dunque l’intesa del 21 settembre, a ben vedere, non depotenzia la nuova norma legislativa, ma ribadisce ciò che è scritto nel suo primo comma. L’articolo 8 è depotenziato, semmai da alcuni suoi gravi difetti di formulazione, che ne fanno una base poco sicura su cui fondare un piano industriale serio. L’unico modo per evitare i rischi derivanti da questi difetti è restare ben ancorati all’accordo interconfederale.

Così ancorata all’accordo interconfederale, però, la contrattazione aziendale potrà derogare soltanto al contratto collettivo nazionale e non alla legge.
Non è così. L’accordo interconfederale al punto 3 riconosce espressamente che “la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge”. Attenersi all’accordo del 28 giugno, dunque, non impedisce affatto di cogliere la parte buona delle opportunità che l’articolo 8 offre al sistema delle relazioni industriali, anche in termini di sostituzione della vecchia disciplina legislativa con disposizioni nuove; ma consente di coglierla con la certezza della tenuta dell’accordo aziendale.

Quale potrebbe essere, secondo lei, una utilizzazione buona, ma incisiva, delle opportunità offerte dall’articolo 8?
Per esempio, l’attivazione, secondo le modalità previste nell’accordo interconfederale, della sperimentazione di un modello equilibrato di flexsecurity per le nuove assunzioni. Oppure la contrattazione di una disciplina dei rapporti di lavoro semplice, facilmente traducibile in inglese, che sostituisca le migliaia di pagine della nostra legislazione di fonte nazionale, che sono diventate ormai illeggibili. Per questo possono essere molto utili delle guidelines generali, che potrebbero essere emanate dalle confederazioni nazionali proprio per dare maggiore affidabilità alla contrattazione aziendale in questa fase critica, di transizione.

L’accordo del 28 giugno non esce depotenziato dalla decisione del Lingotto?
Non lo credo. Anche perché la Fiat in questo modo non avrà affatto una maggiore libertà di contrattazione. Come dicevo, è proprio l’articolo 8 del decreto a riservare ogni nuovo spazio di contrattazione agli accordi aziendali stipulati nel quadro degli accordi interconfederali. Questo induce a pensare che, in concreto, l’uscita della Fiat da Confindustria avrà qualche rilievo soltanto sul piano degli equilibri interni dell’associazione imprenditoriale, ma non sul sistema delle relazioni industriali.

Marchionne ha annunciato di voler collaborare solo con alcune organizzazioni territoriali di Confindustria e in particolare con l’Unione Industriali di Torino. Non crede che si tratti di uno ‘strappo’ nelle relazioni industriali?
Certo che è uno strappo. D’altra parte, il principio del pluralismo sindacale, nel nostro sistema costituzionale, non vale solo per i lavoratori: vale anche per gli imprenditori. E questo principio mira a consentire il confronto e la competizione tra strategie e modelli di relazioni sindacali diversi. Ora nessuno può prevedere con sicurezza che cosa accadrà; potrebbe anche non accadere nulla di davvero rilevante. Ma il pluralismo serve proprio a questo: consentire che accada anche ciò che non è previsto. A ben vedere, anche lo stesso accordo interconfederale del 28 giugno non sarebbe stato possibile, senza lo strappo costituito dagli accordi di Pomigliano e di Mirafiori dell’anno precedente.

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