La nuova disposizione consente ai membri della Civit che sono anche dipendenti pubblici di restare in ruolo e svolgere contemporaneamente le due funzioni
Comma 12-decies inserito dalla legge di conversione nell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225
“Al fine di garantire, senza pregiudizio per le amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della attività di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 13, dopo le parole: “sono collocati fuori ruolo” sono inserite le seguenti: “, se ne fanno richiesta.” La facoltà di essere collocati fuori ruolo, su richiesta, prevista dall’articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato ai sensi del presente comma, si applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che continuano a operare fino al termine del mandato.”
TRADUZIONE IN ITALIANO
Qui il resto del postLe “attività di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 150/2009″ sono le funzioni della Civit, cioè della Commissione per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza, istituita dalla legge Brunetta come chiave di volta del nuovo sistema della valutazione indipendente delle amministrazioni pubbliche. L’idea originaria, che si esprimeva nella formulazione dell’articolo 13 in vigore fino a ieri, era che i cinque membri si dedicassero al lavoro della Commissione a tempo pieno: per questo la norma disponeva che, “se dipendenti della pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio”, essi venissero “collocati fuori ruolo” o “in aspettativa senza assegni” automaticamente. Ora, invece, il Governo ha ritenuto opportuno consentire che i membri della Civit dipendenti da amministrazioni pubbliche possano optare per rimanere in ruolo, riducendo evidentemente il proprio impegno per la Civit a un tempo parziale.
Questa innovazione riguarda oggi soltanto uno dei membri della Commissione, il dott. Filippo Patroni Griffi (perché il presidente Antonio Martone, già magistrato di Cassazione, è ora pensionato; mentre Luciano Hinna e Luisa Torchia, professori universitari, erano e restano nella posizione del docente in aspettativa senza assegni, senza possibilità di opzione per il cumulo delle due attività). Nel caso specifico il dott. Patroni Griffi godeva già, in base alla disciplina previgente, del cumulo dei due trattamenti economici: in questo caso, dunque, il beneficio per l’interessato recato dalla nuova norma non è di carattere economico. Ma la nuova norma disattende l’intendimento originario, nel senso dell’impegno a tempo pieno per i membri della Commissione: in futuro il cumulo di attività - oltre che di trattamenti economici - diverse potrà riguardare anche un numero maggiore di commissari. Per altro verso, la nuova norma non corrisponde a equità, dal momento che al minore impegno nella funzione propria della Civit non corrisponde una riduzione del relativo compenso.
Va osservato, infine, che l’incompatibilità sancita dal testo originario della legge aveva anche la funzione di garantire l’indipendenza della Civit: un commissario non può avere, verso l’amministrazione presso cui continua a svolgere la propria attività, la stessa indipendenza e libertà d’azione che avrebbe se invece quell’attività fosse interrotta.
Questa innovazione riguarda oggi soltanto uno dei membri della Commissione, il dott. Filippo Patroni Griffi (perché il presidente Antonio Martone, già magistrato di Cassazione, è ora pensionato; mentre Luciano Hinna e Luisa Torchia, professori universitari, erano e restano nella posizione del docente in aspettativa senza assegni, senza possibilità di opzione per il cumulo delle due attività). Nel caso specifico il dott. Patroni Griffi godeva già, in base alla disciplina previgente, del cumulo dei due trattamenti economici: in questo caso, dunque, il beneficio per l’interessato recato dalla nuova norma non è di carattere economico. Ma la nuova norma disattende l’intendimento originario, nel senso dell’impegno a tempo pieno per i membri della Commissione: in futuro il cumulo di attività - oltre che di trattamenti economici - diverse potrà riguardare anche un numero maggiore di commissari. Per altro verso, la nuova norma non corrisponde a equità, dal momento che al minore impegno nella funzione propria della Civit non corrisponde una riduzione del relativo compenso.
Va osservato, infine, che l’incompatibilità sancita dal testo originario della legge aveva anche la funzione di garantire l’indipendenza della Civit: un commissario non può avere, verso l’amministrazione presso cui continua a svolgere la propria attività, la stessa indipendenza e libertà d’azione che avrebbe se invece quell’attività fosse interrotta.
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