di Alessandro Cascone
Alcuni giorni fa il ministro dell’economia Giulio Tremonti ha espresso la volontà di cambiare l’articolo 41 della Costituzione: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.
Alcuni giorni fa il ministro dell’economia Giulio Tremonti ha espresso la volontà di cambiare l’articolo 41 della Costituzione: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.
Come ricordato in questi giorni dal costituzionalista Stefano Ceccanti l’art. 41 fu affrontato durante l’Assemblea Costituente in modo da evitare impronte cattocomuniste così come da impostazione voluta dal liberale Francesco Saverio Nitti che l’8 maggio 1947 osservava che: «nella unione attuale fra democristiani e comunisti non si può procedere troppo avanti senza danno… la falce e il martello e la croce e l’aspersorio non possono avere né gli stessi ideali né la stessa azione» e maggiormente delineato da Paolo Emilio Taviani (DC) il giorno dopo: «Allo scopo di garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini, lo stato interverrà per coordinare e dirigere l’attività produttiva, secondo un piano che dia il massimo rendimento per la collettività» preparando in questo modo, come evidenziato da Meuccio Ruini (socialdemocratico) il terreno per il legislatore successivo tagliando fuori solo il «comunismo puro» e il «liberalismo puro».
Sempre Ceccanti ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha proseguito sulla linea di Taviani e Ruini, dando interpretazioni moderate della «utilità sociale», nonché dei programmi e dei controlli del comma successivo, ritenendo illegittima la riduzione dell’iniziativa privata a «residuale » e concependo il ruolo dello stato come agente «per incentivo» anziché per obbligo, come commentava Vittorio Bachelet già nel 1961 annotando la prima sentenza in cui l’art. 41 era stato ampiamente utilizzato, con esiti anti-dirigisti. Una tendenza accentuatasi coi Trattati europei.
E’ interessante, a questo punto, soffermarsi su un passaggio dell’art. 41: “(…) La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali“.
In pratica, se lo Stato decide di limitare l’attività economica pubblica e privata lo può fare esclusivamente attraverso una norma avente forza e valore di legge con la conseguenza di conferire ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica attraverso quel provvedimento amministrativo chiamato concessione, consentendo a soggetti privati lo svolgimento di determinate attività prima loro precluse oppure riservate a soggetti pubblici.
Attualmente l’art. 41 Cost. viene violentato a danno dei geologi liberi professionisti il cui lavoro non può prescindere dalle indagini e dalle prove, sia in laboratorio sia in sito, alla stregua di un cardiologo che usa un eco cardiografo o di un chimico che usa un laboratorio di analisi. Le indagini e le prove sono parte integrante e sostanziale dell’attività professionale di un geologo.
Nel luglio 2009 entravano in vigore le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), alle quali il lavoro professionale dei geologi si rifà seguendone le direttive: al punto 6.2.2 si dispone che “Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR 6.6.2001, n.380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale (abbreviato STC) del Ministero delle Infrastrutture”.
L’art. 59 sopra richiamato, rifacendosi inizialmente ad una norma di legge (la L. 1086/71) il cui ambito di applicazione era esclusivamente riferito ai materiali da costruzione, veniva esteso alle “prove geotecniche su terreni e rocce” (cosa ben diversa dai materiali da costruzione) grazie all’art. 8 del DPR 246/93. In pratica un vero e proprio meccanismo di scatole cinesi fatte di combinati disposti.
L’elenco dei laboratori veniva allora composto da quei soggetti gestori (ditte individuali, società o enti pubblici) ai quali “ai sensi dell’art. 8 comma 6 del D.P.R. n. 246 del 21.4.93, il Ministro dei lavori pubblici (oggi Ministero delle Infrastrutture, ndr) ha la facoltà di rilasciare, con apposito decreto, concessioni ad emettere certificazioni ufficiali relative all’esecuzione di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce per la determinazione delle caratteristiche geotecniche del sottosuolo” così come disposto nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 dicembre 1999, n. 349/STC, che ne definiva i criteri tecnici e amministrativi per richiedere la concessione.
In pratica il Ministero attribuiva facoltà nuove al privato come al pubblico allargandone la relativa sfera giuridica con la creazione di un diritto (di certificazione) prima inesistente, richiamandosi ad un Decreto (il DPR 246/93) non avente né forza né valore di legge ma esclusivamente funzione di regolamento. Tale condizione di illegittimità è stata ampiamente chiarita dal TAR Lazio (sentenza del 18 febbraio 2008 n. 1422, passata in giudicato): “La necessità di un’espressa previsione legislativa (norma avente forza e valore di legge, ndr) discende dall’art. 41 della Costituzione il quale pone una riserva di legge in ordine alle limitazioni dell’iniziativa economica privata da parte dei pubblici poteri., così come da sentenza“.
Con la sentenza del TAR, venendo meno il regime concessorio per le indagini e prove geotecniche verrebbe meno anche il relativo obbligo così come disposto nelle NTC al punto 6.2.2. sopra richiamato, essendo stato annullato l’art. 8 del DPR 246/93 con la conseguenza di far aprire, distruggendole, tutte le scatole cinesi dei combinati disposti di cui sopra.
Purtroppo, come spesso capita in Italia, le sentenze vengono disattese e così, ad oggi, nonostante l’annullamento reso esecutivo dal giudice amministrativo nella sentenza di cui sopra, gli uffici tecnici regionali (ex Genio Civile) continuano a chiedere che le prove e le indagini siano eseguite e certificate dagli stessi soggetti gestori titolari delle concessioni citate. E il Ministero delle Infrastrutture continua a concedere concessioni ex novo o a rinnovarne le precedenti (che avevano una durata di tre anni), questa volta in maniera del tutto arbitraria essendo venuto meno il regolamento (Circ. STC/349) che ne stabiliva i criteri. E a livello regionale si è fatto anche di peggio.
Tutta questo vulnus sta di fatto danneggiando la maggioranza dei circa 15.000 geologi italiani liberi professionisti, che, senza alcun supporto imprenditoriale alle spalle, sia per mancanza di fondi sia per le onerose, e spesso proibitive, condizioni richieste dalla certificazione, si trovano a subire una concorrenza sleale dovendo rivolgersi al mondo imprenditoriale dei servizi certificati non potendo adoperarsi in proprio con conseguente aggravio di costi e perdita di concorrenzialità sul mercato.
Il problema non è l’art. 41, ma la sua reale applicazione da parte di coloro deputati a farlo.
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