Negli anni 2005-2007 dodici tecnici sono stati assunti, con contratto
a tempo indeterminato, dalla società Serenissima Costruzioni Spa e distaccati
subito in Autostrada Brescia – Verona – Vicenza - Padova Spa e immessi nello
staff della Direzione lavori.
Avverso i provvedimenti di distacco i lavoratori interessati hanno
presentato ricorso giudiziario, adducendo delle motivazioni confermate dal
Tribunale di Verona con sentenza n. 497/2015 del 10 novembre 2015.
Dalla documentazione si evince quanto segue:
- I colloqui per l’assunzione sono stati svolti
presso la Serenissima ed al cospetto di funzionari e dirigenti di Autostrada BS – PD;
- La società Autostrada BS – PD è la società controllante della Serenissima Costruzioni;
- I lavori riguardavano la costruzione della A31 – Valdastico Sud, completata nel mese di agosto 2015;
- I lavori di costruzione della A31 – Valdastico Sud sono stati affidati dall’Anas alla società Autostrada BS – PD, la quale ha appaltato a Serenissima Spa la maggior parte dei lotti;
- L’affidamento ai lavoratori, assunti da Serenissima e distaccati presso l’Autostrada BS –PD, del ruolo di collaborazione nella direzione dei lavori (controllo e sorveglianza dell’operato dell’appaltatrice Serenissima) significa legittimare il controllo da parte del soggetto controllato (Serenissima) dell’attività da se stesso svolta.
Dall’ultimo punto si deduce l’assenza di interesse del datore di lavoro (Serenissima) e la presenza di un interesse esclusivo che fa capo alla società committente (Autostrada BS – PD).
Secondo l’art. 30 del D. Lgs. 276/2003 l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
La Sentenza del Tribunale di Verona recita: “accerta e dichiara l’illegittimità dei provvedimenti di distacco disposti da Serenissima Costruzioni Spa nei confronti dei ricorrenti e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di Autostrada BS – PD Spa con decorrenza per ciascun lavoratore dal primo provvedimento di distacco”.
La Sentenza sembra aver chiarito tutto ma la mancanza di esecuzione da parte delle società complica ulteriormente i provvedimenti successivi alla Sentenza ed i diritti dei lavoratori distaccati.
A questo punto interviene con una interrogazione Diego Zardini, deputato veronese del PD, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Zardini nella sua interrogazione dopo aver descritto gli avvenimenti, e sottolineato che la sentenza “non ha avuto alcuna realizzazione da parte delle due società che si comportano come se fosse ancora operativo il distacco dei lavoratori in questione. Infatti, ne è riprova il provvedimento di messa in cassa integrazione ordinaria dei lavoratori per periodi successivi alla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Verona da parte della Società Serenissima costruzioni Spa, la quale non va considerata datore di lavoro dei soggetti interessati".
Diego Zardini chiede ai Ministri interrogati “se non reputino urgente e necessario acquisire informazioni circa l’attuale posizione giuridica dei lavoratori interessati, alla luce della sentenza sopra richiamata, con particolare riferimento alla collocazione, di dubbia legittimità, dei medesimi in cassa integrazione ordinaria”.
Occorre sottolineare che in caso di distacco privo del requisito d’interesse da parte del datore di lavoro, nel caso specifico la Serenissima Costruzioni, (art. 30, c. 1, del D. Lgs. 10/9/2003, n. 276) l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (art. 18, c. 5-bis, del D. Lgs. 10/9/2003, n. 276).
Infine si ribadisce che la messa in Cassa integrazione ordinaria dei lavoratori interessati da parte di Serenissima Costruzioni non è legittima in quanto tale società non è più il datore di lavoro dei lavoratori distaccati. In questo caso l’Inps competente per territorio dovrebbe accertare i fatti e, di conseguenza, rigettare la richiesta di Cig.
Le due società coinvolte sono a partecipazione pubblica e, quindi, avrebbero dovuto, più di altre, rispettare le leggi che disciplinano i distacchi dei lavoratori. Al contrario tali società non solo non hanno rispettato i provvedimenti legislativi che disciplinano l’istituto del distacco ma non hanno dato esecuzione alla Sentenza del Tribunale di Verona. Operando così le due società hanno dimostrato di operare, come qualsiasi società privata, senza avvertire il vincolo delle disposizioni di legge in materia e, di conseguenza, di negare gli interessi legittimi dei lavoratori interessati.
Secondo l’art. 30 del D. Lgs. 276/2003 l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
La Sentenza del Tribunale di Verona recita: “accerta e dichiara l’illegittimità dei provvedimenti di distacco disposti da Serenissima Costruzioni Spa nei confronti dei ricorrenti e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di Autostrada BS – PD Spa con decorrenza per ciascun lavoratore dal primo provvedimento di distacco”.
La Sentenza sembra aver chiarito tutto ma la mancanza di esecuzione da parte delle società complica ulteriormente i provvedimenti successivi alla Sentenza ed i diritti dei lavoratori distaccati.
A questo punto interviene con una interrogazione Diego Zardini, deputato veronese del PD, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Zardini nella sua interrogazione dopo aver descritto gli avvenimenti, e sottolineato che la sentenza “non ha avuto alcuna realizzazione da parte delle due società che si comportano come se fosse ancora operativo il distacco dei lavoratori in questione. Infatti, ne è riprova il provvedimento di messa in cassa integrazione ordinaria dei lavoratori per periodi successivi alla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Verona da parte della Società Serenissima costruzioni Spa, la quale non va considerata datore di lavoro dei soggetti interessati".
Diego Zardini chiede ai Ministri interrogati “se non reputino urgente e necessario acquisire informazioni circa l’attuale posizione giuridica dei lavoratori interessati, alla luce della sentenza sopra richiamata, con particolare riferimento alla collocazione, di dubbia legittimità, dei medesimi in cassa integrazione ordinaria”.
Occorre sottolineare che in caso di distacco privo del requisito d’interesse da parte del datore di lavoro, nel caso specifico la Serenissima Costruzioni, (art. 30, c. 1, del D. Lgs. 10/9/2003, n. 276) l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (art. 18, c. 5-bis, del D. Lgs. 10/9/2003, n. 276).
Infine si ribadisce che la messa in Cassa integrazione ordinaria dei lavoratori interessati da parte di Serenissima Costruzioni non è legittima in quanto tale società non è più il datore di lavoro dei lavoratori distaccati. In questo caso l’Inps competente per territorio dovrebbe accertare i fatti e, di conseguenza, rigettare la richiesta di Cig.
Le due società coinvolte sono a partecipazione pubblica e, quindi, avrebbero dovuto, più di altre, rispettare le leggi che disciplinano i distacchi dei lavoratori. Al contrario tali società non solo non hanno rispettato i provvedimenti legislativi che disciplinano l’istituto del distacco ma non hanno dato esecuzione alla Sentenza del Tribunale di Verona. Operando così le due società hanno dimostrato di operare, come qualsiasi società privata, senza avvertire il vincolo delle disposizioni di legge in materia e, di conseguenza, di negare gli interessi legittimi dei lavoratori interessati.
6 commenti:
Complimenti per l'articolo sui distacchi illegittimi di serenissima costruzioni. Peccato solo che continuate a parlare solo di messa in cassa integrazione dei lavoratori oggetto del distacco,tralasciando il fatto che 2 dei 12 lavoratori in questione inclusi nella sentenza vinta,sono stati addirittura licenziati,io sono uno di questi.basta leggere la sentenza.
Cordiali saluti
Aniello Andreozzi
(Architetto ex dipendente serenissima costruzioni in distacco in autostrada brescia/Padova per 9 anni)
Mi dispiace non aver parlato dei due lavoratori licenziati. Occorre conoscer la lettera di licenziamento se è stata fatta prima o dopo la sentenza.
Grazie per la gentile e gradita risposta. Il licenziamento mio è del collega è avvenuto prima della sentenza, ciò non toglie che con un contenzioso di illegittimità di distacco in corso, con una lettera aperta ai sindacati informati della vicenda e con una diffida del nostro legale, le due aziende non hanno esitato a mettere me è il collega nelle liste di mobilità e poi automaticamente licenziarci. Con il risultato che sino ad oggi ci ritroviamo a casa senza lavoro, senza cassa integrazione e soprattutto senza veder riconosciuto il diritto all'assunzione in autostrada così come stabilito da un tribunale. Tragga lei le conclusioni..grazie per la disponibilità.
Cordiali saluti
Aniello Andreozzi
Gentile Nello le comunico che a mio parere la messa in mobilità ed il conseguente licenziamento è illegittimo in quanto la sentenza del tribunale di Verona ha dichiarato l'illegittima dei provvedimenti di distacco disposti da Serenissima Costruzioni e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di Autostrada BS - PD con decorrenza dal primo giorno di distacco. Pertanto, i provvedimenti della società Serenissima (mobilità e licenziamento) sono illegittimi in quanto non è stata riconosciuta come datore di lavoro.
Carissimo Nello desidero contattarla mi invii la sua e-mail ed il numero di cellulare a questo indirizzo. Grazie
antoni.leone@gmail.com
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